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Statuto
Art.
1 - Denominazione e sede
1. E’ costituita, ai sensi
degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, una associazione sportiva
denominata Centro Ippico Montevalle.
2. L’associazione ha sede in
Alseno (PC), in Strada di Montevalle n. 20.
Art.
2 - Scopo
1. L’associazione è
apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione
non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha per finalità
lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla
pratica dell’equitazione intesa come mezzo di formazione
psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di
attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di
attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la
pratica dell’equitazione. Per il miglior raggiungimento degli scopi
sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere
l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria
di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica
dell’equitazione.
3. L’associazione è
altresì caratterizzata dalla democraticità della
struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche
associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e
dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere
prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei
propri associati e non può assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il
regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare
le sue attività.
4. L’associazione accetta
incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie della
Fitetrec-Ante e s’impegna ad accettare eventuali
provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della
Fitetrec-Ante stessa dovessero adottare a suo carico,
nonché le decisioni che le autorità federali dovessero
prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare
attinenti all’attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte
integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei
regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla
gestione delle società affiliate.
6. L’associazione si impegna a
garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati
e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di
voto nelle assemblee federali
Art.
3 - Durata
1. La durata dell’associazione
è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con
delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art.
4 - Domanda di ammissione
1. Sono soci tutti coloro che
partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla
associazione stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia
temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti
che ne derivano.
2. Possono far parte
dell’associazione, in qualità di soci solo le persone
fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una
irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Tutti coloro i quali
intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda
di ammissione su apposito modulo.
4. La validità della
qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di
presentazione della domanda di ammissione è subordinata
all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio
Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui
decisione è ammesso appello all’assemblea generale. E’
fatto fermo il diritto del Consiglio Direttivo di richiedere
all’aspirante socio la presentazione di tutta la documentazione
aggiuntiva ritenuta utile alla formulazione di un giudizio di
accoglimento o di rifiuto.
5. In caso di domanda di
ammissione a socio presentate da minorenne la stessa dovrà
essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il
genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli
effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa
per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
6. La quota associativa non può
essere trasferita a terzi o rivalutata.
Art.
5 - Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni
godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione
nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e
passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal
socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il
raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio da
diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e
la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito
regolamento.
Art.
6 - Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere
all’associazione nei seguenti casi :
• dimissione volontaria;
• morosità protrattasi
per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della
quota associativa;
• radiazione deliberata dalla
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo,
pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli
entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta,
costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di
radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato
dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale
deve essere convocato il socio interessato, si procederà in
contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla DATA di
svolgimento dell’assemblea.
3. L’associato radiato non può
essere più ammesso.
Art.
7 - Organi
1. Gli organi sociali sono:
• l’assemblea generale dei
soci,
• il presidente,
• il consiglio direttivo.
Art.
8 - Assemblea
1. L’assemblea generale dei
soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è
regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità
degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate
obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o
dissenzienti.
2. La convocazione
dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio
direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il
pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne
propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è
atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.
3. L’assemblea dovrà
essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in
luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Art.
9 - Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle
assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci
in regola con il versamento della quota associativa. Avranno diritto
di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può
rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più
di un associato.
Art.
10 - Compiti dell’assemblea
1. La convocazione
dell’assemblea ordinaria avverrà mediante affissione di
avviso nella sede dell’associazione almeno otto giorni prima della
DATA prescelta, o mediante comunicazione agli associati a mezzo posta
ordinaria, elettronica, fax o telegramma almeno cinque giorni prima
della DATA prescelta. Nella convocazione dell’assemblea devono
essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e
l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea deve essere
convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per
l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame
del bilancio preventivo
3. Spetta all’assemblea
deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali
dell’associazione nonché in merito alla nomina degli organi
direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla
vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella
competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente
sottoposti al suo esame.
4. Le assemblee sono presiedute
dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o
impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute
all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
5. L’assemblea nomina un
segretario e, se necessario, due scrutatori
6. L’assistenza del segretario
non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia
redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola
le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle
votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà
redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal
Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso
deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le
formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a
garantirne la massima diffusione.
Art.
11 - Validità assembleare
1. L’assemblea ordinaria è
validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e
delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L’assemblea straordinaria
in prima convocazione è validamente costituita quando sono
presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un ora dalla prima
convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea
straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero
degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Art.
12 - Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria
deve essere convocata dal consiglio direttivo con lettera
raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima o mediante avviso
affisso nella sede dell’associazione almeno 30 giorni prima della
DATA fissata per l’adunanza.
2. L’assemblea straordinaria
delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello
statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali
immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di
liquidazione.
Art.
13 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è
composto da un numero di membri che viene stabilito dall’assemblea
fino ad un massimo di undici eletti dall’assemblea e nel proprio
ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con
funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a
titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni
ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno
adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il
voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche
sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote
associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne
passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati
assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni
sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per
periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
3. Il Consiglio direttivo è
validamente costituito con la presenza della maggioranza dei
consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il
voto del Presidente è determinante
5. Le deliberazioni del
consiglio, per la loro validità, devono risultare da un
verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal
segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli
associati con le formalità ritenute più idonee dal
Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art.
14 - Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi
ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o
più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione
dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in
carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà
considerarsi sciolto e non più in carica qualora per
dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza
dei suoi componenti.
Art.
15 - Convocazione Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si
riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure
se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.
Art.
16 - Compiti del Consiglio Direttivo
1. Sono compiti del Consiglio
Direttivo:
(a) deliberare sulle domande di
ammissione dei soci;
(b) redigere il bilancio
preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
(c) fissare le date delle
assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e
convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o
venga chiesto dai soci;
(d) redigere ed approvare gli
eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale.
(e) adottare i provvedimenti di
radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
(f) attuare le finalità
previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni
dell’assemblea dei soci.
Art.
17 - Il Presidente
1. Il Presidente, per delega del
Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale
rappresentante in ogni evenienza.
Art.
18 - Il Vicepresidente
1. Il Vicepresidente sostituisce
il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in
quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art.
19 - Il Segretario
1. Il Segretario dà
esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio
Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla
corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione
dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili
nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo
mandato del Consiglio Direttivo.
Art.
- 20 Il rendiconto
1. Il Consiglio direttivo redige
il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, sia
preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione
assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la
situazione economico-finanziaria dell’associazione, con separata
indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in
essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche
attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere
redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della
associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei
confronti degli associati.
Art.
21 - Anno sociale
1. L’anno sociale e
l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il
31 dicembre di ciascun anno.
Art.
22 - Patrimonio
1. I mezzi finanziari sono
costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal
Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da
lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività
organizzate dalla Associazione.
Art.
23 - Sezioni
1. L’Associazione potrà
costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più
opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art.
24 - Clausola Compromissoria
1. Tutte le controversie
insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi
saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale
costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di
appartenenza.
2. In tutti i casi in cui, per
qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio
arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza,
questo sarà composto da n° 3 arbitri, due dei quali
nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli
arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del
Tribunale di Piacenza.
3. La parte che vorrà
sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà
comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il
termine perentorio di 20 giorni dalla DATA dell’evento originante
la controversia, ovvero dalla DATA in cui la parte che ritiene di
aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure
il nominativo del proprio arbitro.
4. L’arbitrato avrà
sede in Alseno, ed il Collegio giudicherà ed adotterà
il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare
ad ogni effetto, come irrituale.
5. Ogni qualvolta ciò sia
compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra
descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Fitetrec-Ante.
Art.
25 - Scioglimento
1. Lo scioglimento
dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei
soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in
prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti
il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così
pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte
dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve
essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con
l’esclusione delle deleghe.
2. L’assemblea, all’atto di
scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita
l’autorità preposta, in merito alla destinazione
dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
3. La destinazione del
patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che
persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità,
fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.
26 - Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente
previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello
statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva Nazionale a cui
l’associazione è affiliata ed in subordine le norme del
codice civile.
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